Alcune sentenze piuttosto recenti considerano il condominio come un'entità distinta e in quanto tale titolare di un conto corrente separato da quello dei singoli condomini. Per questo non si rischia di ledere l'art. 63 disp att. c.c., che vieta al creditore di escutere i condomini in regola se non dopo aver agito nei confronti di quelli morosi.
- La sentenza del Tribunale di Cagliari del 27 febbraio 2018 ritiene che non si vanno a ledere gli interessi dei condomini in regola, come sancito dall'art 63 disp. att. c.c. Secondo il tribunale sardo infatti il Condominio è un'entità distinta dai condomini che ne fanno parte e il conto a questo intestato è distinto da quello dei singoli condomini, poiché dal momento che in esso versano denaro, ne perdono la disponibilità.
- Secondo una pronuncia del 2014 del Tribunale di Pescara l'art. 63 disp att. c.c. prevede l'obbligo di preventiva escussione del condomino moroso, ma non del Condominio nel suo complesso. Al creditore pertanto non è vietato aggredire immediatamente il conto condominiale.
- La sentenza del Tribunale di Bologna del 2014 ritiene che il conto corrente condominiale è agredibile perché il vincolo di destinazione imposto alle somme in esso versate recide ogni legame con quelle proprie dei singoli condomini;
- Per il Tribunale di Milano del 2014 infine il Condominio ha un patrimonio distinto da quello dei condomini, come emerge dalla formula che vieta la "confusione di cassa" tra conto condominiale e conti dei singoli condomini.
- Altra importante conferma alle tesi giurisprudenziali menzionate viene dal Tribunale di Milano che, nell'articolata sentenza del Novembre 2017 premette che, per effetto delle modifiche normative intervenute in materia condominiale può ritenersi esistente una sorta di "patrimonio del condominio" costituito dalle somme presenti sul conto corrente intestato allo stesso, anche se ancora privo di vincolo di destinazione degli importi.
Ne consegue che "là dove il creditore agisca per il recupero dell'intero credito in forza del contratto che lo lega al condominio (e non nei confronti dei singoli condomini tenuti alla contribuzione) non può trovare applicazione il disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. perché lo stesso, pignorando il conto corrente condominiale, non "agisce nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti", ma aggredisce il "patrimonio del condominio", patrimonio che al condominio obbligato fa direttamente capo".
StudioCataldi.it
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